.P.S. Pro Loco Legro Nccademia delle Arti e del Muro Dipinto
Sede legale 28016 Legro di Orta San Giulio (No)
P.I/C.F. 02528010032- Iserizione Albo Provinciale di Novara n. 10/1989
Cell. +39) 335 6509294 – SDI: USAL8pV
STATUTO
“ACCADEMIA DELLE ARTI E DEL MURO DIPINTO”
ART.1
(Denominazione e Sede)
E’ costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia
l’associazione denominata “ACCADEMIA DELLE ARTI E DEL MURO DIPINTO”, di seguito denominata “associazione”,
con sede legale in Orta San Giulio Frazione Legro, Piazza Stazione snc.
La denominazione sociale dell’associazione, una volta ottenuta l’iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole “Ente del Terzo Settore” e diventerà ACCADEMIA DELLE ARTI E DEL MURO DIPINTO ENTE DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)”. L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 2.
Il trasferimento eventuale della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo può decidere l’istituzione di sezioni locali dell’associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
Viene pertanto stabilita la prima sede operativa per la provincia di Verbania a Quarna Sotto, Viale Pittore Casanova n.
4 in attesa di istituire ulteriori sedi operative nelle province di Novara, Vercelli e Biella, d’intesa con A.N.C.I. Piemonte.
L’Associazione opera sul territorio della provincia di Novara, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
La durata dell’associazione è illimitata.
ART. 2
(Scopo e Oggetto Sociale)
L’associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento
di una o più attività di interesse generale con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui
1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
2)
3)
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5, comma
1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai
sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
5)
6)
7)
organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell’articolo 5,
comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
promozione e collaborazione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, е
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore); 8) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);
9) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell’art.
comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).
5,
Nello specifico, a titolo esemplificativo l’ETS intende svolgere:
Statuto Accademia delle Arti e del Muro Dipinto ETS- Esente da imposta di bollo ai sensi art. 82 D.lgs117/2017 3
Provin
itorla
no-Cus10-0000
a) promozione e valorizzazione del patrimonio pittorico antico e recente realizzato sui muri esterni degli
edifici;
b) proporre alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative
atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio
culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di
collaborazione con enti pubblici e privati;
c) spronare i cittadini a restaurare, abbellire e mantenere sempre in condizione di massima fruibilità
turistica il patrimonio artistico;
d) promozione ed organizzazione di incontri, di eventi d’arte e di mostre collettive e personali di artisti
nonché eventi musicali e rappresentazioni teatrali;
e) favorire l’educazione creativa ed artistica nelle scuole con progetti educativi scolastici ed extra-scolastici
e tra gli adulti di qualsiasi età, creando occasioni di commistione e collaborazione tra diverse generazioni;
f) Organizzazione di attività per la valorizzazione, sensibilizzazione e promozione della cultura vista anche
come strumento di aggregazione e inclusione per le persone fragili e disabili e di sviluppo e crescita
individuale.
g) collaborazione con altri enti del terzo settore e le istituzioni locali:
h) organizzare l’acquisizione, la gestione interna e la distribuzione di mezzi atti a finalità creative, artistiche
e culturali;
a) partecipare a manifestazioni promosse da terzi con finalità analoghe al fine di divulgare il proprio operato
e/o quello dei propri soci nei diversi settori artistici e culturali;
b) pubblicazione di libri, documenti, video, cataloghi e manuali, anche in formato digitale;
c) organizzazione di corsi di pittura, scultura, mosaico, fotografia, digitalart, graficart, grafica, fumetto,
ebanisteria ed ogni altra forma artistica, per lo sviluppo della sensibilizzazione e conoscenza artistica
verso i propri associati;
d) istituzione ed erogazione di borse di studio da assegnare a soggetti ritenuti particolarmente meritevoli;
e) dare vita a protocolli d’intesa con realtà associative, fondazioni ed altri entri che abbiamo per scopo o
che siano comunque interessati a promuovere lo sviluppo dell’arte e della cultura;
f) promozione e diffusione della conoscenza nelle arti nelle comunità locali, anche attraverso l’impiego di
nuove tecnologie di rete e multimediali, attraverso corsi, convegni, conferenze, mostre, workshop
dedicati, ed anche istituendo concorsi, premiazioni, seminari, rassegne e spettacoli.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse
generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto
ministeriale.
L’associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
Le attività di cui sopra sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui
attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate
per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in
ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ogni
ART.3
(I Soci)
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo
spirito e gli ideali.
Possono aderire all’associazione le tutte le persone fisiche e giuridiche, associazioni anche non riconosciute, enti
pubblici e/o privati, che si riconoscano e siano interessate alla realizzazione delle finalità e degli scopi sociali del
presente statuto e che ne condividano i principi, lo spirito e gli ideali di fondo e che partecipano alle attività
dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando in ogni caso il diritto al recesso.
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Che Provi
Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all’ammissione degli associati né alcuna differenza
trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’associazione.
ART. 4
(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
di
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all’interessato
ed annotata nel libro soci.
Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all’interessato entro 60 giorni.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60
giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che
delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante
con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono
mossi, consentendo facoltà di replica.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale
dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né alla restituzione delle quote
associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
ART. 5
(Doveri e Diritti dei Soci)

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    이 esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’Associazione;
    o essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art.
    17 del D.Lgs. 117/2017;
    prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico –
    finanziario, consultare i verbali;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
    ovotare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad nn
    singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – purché
    iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
    e il dovere di:
    rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
    svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e
    gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
    •versare la quota associativa secondo l’importo e i termini annualmente stabiliti.
    Sono Organi dell’associazione:
    1) l’Assemblea dei soci,
    2) il Consiglio Direttivo;
    3) il Presidente;
    4) Organo di Controllo;
    5) Organo di Revisione.
    Tutte le cariche sociali sono gratuite.
    ART. 6
    (Organi dell’Associazione)
    Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quellidi cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in
    possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il
    Statuto Accademia delle Arti e del Muro Dipinto ETS- Esente da imposta di bollo ai sensi art. 82 D.lgs117/2017 5
    rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della
    funzione.
    vincla
    ART. 7
    (Assemblea)
    L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
    L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno
    una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10
    giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e
    l’eventuale data di seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in un giorno diverso.
    Tale comunicazione in forma scritta è inoltrata in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) al recapito
    risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
    L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene
    necessario.
    I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
    È previsto l’intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica,
    purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
    Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la
    sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
    L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo
    scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
    L’Assemblea deve:
    ART. 8
    (Compiti dell’Assemblea)
  • stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
  • nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
    •nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approvare il bilancio;
    o deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei
    loro confronti;
  • deliberare sull’esclusione degli associati;
    deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
    o approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    •deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
    이 deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
    ART. 9
    (Assemblea ordinaria)
    L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli
    associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti,
    in proprio o in delega.
    L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
    Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun
    associato è portatore di un massimo due deleghe.
    E ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità
    dell’associato che partecipa e vota.
    Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non
    hanno diritto di voto.
    ART. 10
    (Assemblea straordinaria)
    L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno % degli associati e il voto
    favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del
    patrimonio con il voto favorevole di almeno % degli associati.
    ART. 11
    (Consiglio Direttivo)
    Statuto Accademia delle Arti e del Muro Dipinto ETS- Esente da imposta di bollo ai sensi art. 82 D.lgs117/2017 6
    H Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali
    dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
    Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza
    dell Assemblea o di altri organi associativi. In particolare,e tra gli altri, sono compiti di quest’organo:
    eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
    formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
    predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste
    raggiungimento delle soglie di legge;
    al
    predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
    stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
    curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 11 componenti eletti dall’assemblea tra gli
    associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino
    nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere componenti uscenti.
    Al Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al
    conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
    Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni
    sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è
    validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
    Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non
    sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi
    ne erano a conoscenza.
    i
    ART. 12
    (Il Presidente)
    Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e
    compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
    Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
    Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o
    per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
    Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
    Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle
    direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
    Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
    ART. 13
    (Organo di controllo)
    L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o gualora
    se ne ravvisi la necessità. Ai sensi dell’art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto
    al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno
    uno dei componenti.
    L’organo di controllo:
    vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
    attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
    Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
    Statuto Accademia delle Arti e del Muro Dipinto ETS- Esente da imposta di bollo ai sensi art. 82 D.lgs117/2017 7
    ART. 14
    (Organo di Revisione legale dei conti)
    È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 o qualora se ne ravvisi la necessità. È formato
    revisore contabile iscritto al relativo registro.
    da un
    ll soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a tre volte
    consecutive;
    e
    Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’APS, può assistere alle riunioni
    dell’Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili
    certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili
    ART. 15
    (Risorse Economiche)
    Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
    이 quote associative;
    0 contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • proventi da attività diverse ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 117/2017;

    Ο
    proventi da raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 117/2017;
    rimborsi da convenzioni ai sensi dell’art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
    ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
    ART. 16
    (I beni)
    I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati
    mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili,
    nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato
    presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli aderenti.
    ART. 17
    (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
    L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
    capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il
    patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento
    dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    ART. 18
    (Bilancio)
    I documenti di bilancio dell’Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e
    decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l-anno solare. Sono
    redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
    Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato
    dall’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la
    sede dell’ETS, almeno 15 giorni prima dell’assemblea, può essere consultato da ogni associato e viene esposto anche
    nella bacheca all’ingresso della sede legale.
    ART. 19
    (Bilancio sociale)
    E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
    ART. 20
    (Le convenzioni)
    Le convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate
    dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente
    dell’Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede
    dell’Associazione. Di ogni nuova adesione viene data notizia attraverso i media.
    ART. 21
    Statuto Accademia delle Arti e del Muro Dipinto ETS- Esente da imposta di bollo ai sensi art. 82 D.lgs117/2017 8
    (Personale retribuito)
    L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai
    sensi dell’art. 16 D.Lgs. 117/2017.
    I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato
    dall’Associazione.
    Verh Verbans
    Agen
    L’Associazione deve tenere obbligatoriamente:
    a) il libro degli associati o aderenti;
    ART. 22
    (Libri sociali obbligatori)
    b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
    redatti per atto pubblico;
    c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e di eventuali altri
    organi sociali.
    libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del
    primo comma, sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
    Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui
    l’Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall’organo competente che deve
    evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può
    proporre ricorso entro 30giorni.
    L’Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.
    ART. 23
    (Responsabilità ed assicurazione degli associati)
    Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile
    verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
    ART. 24
    (Devoluzione del patrimonio)
    In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge,
    ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
    In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.
    Se l’Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più
    patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.
    Per
    ART. 25
    (Disposizioni finali)
    quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi
    generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i
    criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

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